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SUPPLENZE 2017/18: Novità

SUPPLENZE 2017/18: Novità

È stata pubblicata il 29 agosto 2017 la nota 37381 che fornisce le annuali istruzioni per le supplenze del personale docente, educativo ed ATA.

Norme comuni per docenti e ATA

  • Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30/06 per una al 31/08, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.
  • Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
  • Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei Docenti, è valido anche per il personale ATA
  • Si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

Personale Docente ed educativo

La nota ricalca sostanzialmente quella degli scorsi anni salvo alcune correzioni e precisazioni.

Ricordiamo che le supplenze di quest'anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo tutti i posti dell'organico dell’autonomia (diritto + potenziamento). L'organico di fatto è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l'anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), e dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno. A questi potrebbero aggiungersi (per supplenze al 31/08) i posti per i quali non ci sono stati sufficienti aspiranti al ruolo.

  • Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.
  • Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.  
  • Sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
  • Per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base alDM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Personale ATA

L’Amministrazione, accogliendo tutte le richieste della FLC CGIL, ha predisposto una nota operativa per le istruzioni annuali sulle supplenze ATA, la quale ricalca sostanzialmente quella dell’anno passato.

I contratti per le supplenze annuali 2017/2018 saranno tutti con un termine a seconda della tipologia del posto (anche quelli conferiti tramite le graduatorie di istituto vigenti).

Il MIUR ha anche confermato che i termini di presentazione e scadenza delle domande di rinnovo delle graduatorie di istituto saranno dal 30 settembre al 30 di ottobre.

Il Ministero si è impegnato, inoltre, a pubblicare le graduatorie definitive per la fine di maggio dell’anno prossimo, per cui quest’anno tutte le nomine effettuate dalle graduatorie di istituto saranno fatte con le graduatorie vigenti.

A seguito delle forti proteste della FLC CGIL, fatte pervenire all’apparato politico del Ministero, si è evitato il ricorso alle nomine fino all’avente diritto (come era nelle intenzioni dell’Amministrazione) che ogni volta causano problemi di conferimento di contratti e loro registrazione da parte delle Ragionerie agli aspiranti che usufruiscono dell’art. 59 CCNL, nonché notevoli problemi amministrativi per le segreterie con rifacimento dei contratti in corso d’anno scolastico sulle graduatorie di nuova uscita.

Anche la scelta del rinnovo delle graduatorie ad avvio dell’anno scolastico (la data inizialmente prevista nella bozza di circolare era il 4 settembre), quando incombe l’onere dei controlli sull’obbligo vaccinale e delle attività amministrative riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato di circa 40.000 lavoratori, sarebbe stata una ulteriore spada di Damocle per le segreterie scolastiche, già allo stremo per il problematico rinnovo di quelle dei docenti ed educatori. 

Si è, inoltre, ottenuto che:

  • Per le sostituzioni dei colleghi assenti, il richiamo esplicito, non solo al divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, ma anche alle due note ministeriali (2116/16 e 10073/16) che forniscono indicazioni ali dirigenti per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

È importante ora salvaguardare le segreterie dalle continue incombenze che non tengono conto dei tempi e delle reali condizioni di efficienza del sistema informatico da una parte, e dalla carenza di personale dall’altra, che non può neppure essere sostituito. Questo provoca un sovraccarico che grava soprattutto sul lavoro degli Assistenti Amministrativi che fanno orari fuori dalle norme contrattuali e comporta una attività di valutazione senza alcuna formazione o supporto, che di ridigitazione continua dei dati poiché il sistema non è interoperativo.

La FLC CGIL continuerà a battersi per contrastare questa disastrosa situazione in cui il Ministero si mostra sempre più incapace di gestire i processi organizzativi e amministrativi delle scuole.

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