Dispositivi Prevenzione Infortuni
Secondo l’art. 18 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 81/08 definisce DPI: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”
Inoltre secondo l’art. 77 del decreto citato il datore di lavoro deve individuare in modo adeguato le caratteristiche dei DPI in base rischi che incorre il lavoratore e deve assicurargli una adeguata formazione circa un l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Per questa ragione la DAFOR S.r.l. assiste il datore di lavoro nella scelta e nell’ acquisto dei giusti dispositivi di protezione individuali da assegnare al lavoratore e nello stesso tempo li forma sul loro corretto utilizzo.
Nello specifico fornisce:
- Elmetti;
- Visiere;
- Occhiali di protezione;
- Otoprotettori (cuffie e tappi);
- Facciali filtranti (mascherine), semimaschere e maschere;
- Guanti in plastica e in maglia d’acciaio;
- Coperte isotermiche e antifiamma;
- Proteggi braccia;
- Panciotto proteggi busto;
- Giubbotti Termici;
- Scarpe antinfortunistiche;
- Dispositivi anticaduta;
- Abbigliamento da lavoro in genere.